Requisiti ai fini della declaratoria di annullamento del contratto per incapacità legale



L'incapacità legale di uno dei contraenti è sufficiente a determinare l'annullabilità del contratto. A questo proposito basta la semplice stipulazione dell'atto nella condizione di minorazione (vale a dire di incapacità tanto assoluta quanto relativa: l'inabilitato che compie un atto di straordinaria amministrazione senza la partecipazione del curatore) prevista dalla legge (art. 1425, I comma, cod.civ. ).

Il minore d'età, colui che è stato dichiarato interdetto, potrebbero anche aver concluso un affare conveniente. Si prescinde tuttavia in modo assoluto, ai fini dell'annullamento, dalla sussistenza di ulteriori requisiti (quali potrebbe essere ad esempio il pregiudizio per l'incapace). Gli artt. 1441 e ss. cod.civ. sono muti al riguardo. Legittimato a proporre domanda di annullamento sarà soltanto il legale rappresentante dell'incapace, ovvero costui, dopo aver recuperato o aver raggiunto lo stato di capacità legale nota1.

Più complesso è l'apprezzamento della situazione patologica che si verifica quando esiste un vizio nel provvedimento tutorio in base al quale è stato posto in essere l'atto di disposizione (cfr. gli artt. 322 cod.civ., 742 cod.proc.civ.)nota2. In tal caso infatti la presunzione di legittimità che assiste i provvedimenti autorizzativi è intesa a preservare i diritti dei terzi che possono in perfetta buona fede ignorarli. Differente dal caso in esame è quello dell'inosservanza del provvedimento giudiziale, ciò che cagiona indubbiamente l'annullabilità dell'atto. Ciò tuttavia quando vi sia un collegamento palese tra il provvedimento del Giudice e l'atto stipulato. Si pensi al caso in cui il Giudice Tutelare abbia ordinato di porre in essere una vendita nell'interesse di un minore d'età a certe condizioni (es. relative al prezzo). Se tali disposizioni venissero violate da parte del legale rappresentante appare chiaro come la conseguenza non potrebbe non essere l'annullabilità dell'atto. Va tuttavia osservato come non sempre tale collegamento tra il provvedimento del Giudice e l'atto sia palese. Si pensi alla transazione autorizzata dal Giudice sul risarcimento di un danno subito dal minore. Cosa dire del caso in cui il genitore, incassata la somma in seguito al conseguimento dell'autorizzazione, successivamente violi le disposizioni circa il reimpiego della stessa? E' evidente che se il padre provvede ad acquistare un bene immobile intestandolo a sè medesimo con i denari liquidati in favore del figlio non esiste nell'atto negoziale alcun riferimento alla provenienza della provvista, rimanendo del tutto estraneo il terzo alla condizione patologica della negoziazione. Ciononostante la S.C. ha deciso, in un'ipotesi siffatta, come sia possibile addivenire ad una sorta di parziale annullamento del contratto con "reidirizzamento" degli effetti dello stesso in capo al soggetto (già) minore d'età (Cass. Civ., Sez. VI, 12117/2014).

Nel caso dell'interdizione legale, scaturente cioè da una condanna penale, la condizione di annullabilità è invece rilevabile da chiunque vi abbia interesse, possedendo la relativa prescrizione una natura sanzionatoria che esclude ovviamente ogni ragione di tutela dell'incapace (art. 1441 cod.civ. ) nota3.

Note

nota1

L'invalidità non può essere rilevata d'ufficio. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, pp.642 e ss.. In questo modo viene lasciata la possibilità a colui che è legittimato a proporre domanda di annullamento di compiere una valutazione circa l'opportunità e la vantaggiosità per l'incapace di rimanere vincolato al contratto, salva la possibilità per quest'ultimo di agire in prima persona, una volta cessata la causa d'incapacità, ex art. 1442, II comma, cod.civ.. Si veda anche Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur.
Treccani, p.9.
top1

nota2

Sull'argomento Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, pp.174 e ss..
top2

nota3

Cfr. Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., p.476.
top3

Bibliografia

  • FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Requisiti ai fini della declaratoria di annullamento del contratto per incapacità legale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti