Rendita vitalizia ex lege




L'art. 13 della legge n. 1338 del 1962    prevede la possibilità che venga costituita una rendita vitalizia a favore del pubblico dipendente i cui contributi previdenziali non fossero stati versati, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto.

Le controversie relative alla figura speciale di rendita previdenziale in esame, quando attenga ad un rapporto di pubblico impiego, deve essere considerata come questione attinente a diritto patrimoniale conseguenziale rispetto al rapporto di lavoro, dunque sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Cass.Civ., Sez. Unite, 763/99 ).

Un conto è far valere il diritto al risarcimento del danno in relazione all'omesso versamento dei contributi previdenziali, domandando la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma pari alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita ai sensi della predetta legge, un altro è instare per la costituzione di detta rendita, ciò che postula l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'INPS (Cass.Civ., Sez. Lavoro, 12946/99 )

 

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