Rendita perpetua costituita come modo apposto ad una cessione gratuita



Dispone il II° comma dell'art.1861 cod.civ. che la rendita perpetua può essere costituita anche come onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

Occorre specificare che, in questa ipotesi la rendita non può considerarsi costituita a titolo gratuito. Un conto è l'alienazione del bene o del capitale, altra cosa è la costituzione della rendita, la quale anzi viene quasi a controbilanciare la cessione. E' chiaro che, allo scopo di escludere l'onerosità della negoziazione, occorrerà che il valore di quanto trasferito sia comunque sensibilmente superiore rispetto alla consistenza economica delle erogazioni periodiche nota1.

La speciale natura dell'onere in discorso non è senza conseguenze: l'eventuale nullità della clausola in forza della quale la rendita viene costituita non potrebbe non produrre l'effetto di travolgere l'intera stipulazione. Non si potrebbe in proposito compiere la valutazione che tipicamente viene svolta ai sensi dell'art.794 cod.civ. nel senso della caducazione della sola disposizione modale, da considerarsi come non apposta.

Quanto alla garanzia ipotecaria si ritiene che essa debba venir necessariamente prestata dal debitore, che dunque dovrebbe in tal senso fornire idonea garanzia delle erogazioni al beneficiario nota2.

Note

nota1

Solo in quest'ultimo caso potrà parlarsi di un modus apposto ad una donazione di un immobile o di un capitale: Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.25; Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.93.
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nota2

Secondo la prevalente interpretazione (Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.10 e Dattilo, voce Rendita, in Enc.dir., vol.XXXIX, 1988, p.863) la perpetuità del rapporto di rendita implica la necessità della concessione di ipoteca tanto nella costituzione con atto oneroso quanto in quella con atto gratuito: l'obbligo infatti trova nel carattere della perpetuità il proprio fondamento. Altri (Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1597) hanno ritenuto che la concessione della garanzia ipotecaria non sarebbe obbligatoria, ma determinerebbe la perdita del carattere di perpetuità in capo alla rendita attribuita gratuitamente e non assistita da ipoteca immobiliare (non si tratterebbe quindi più di rendita perpetua, bensì di una rendita diversa, per tale motivo da considerarsi atipica).
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Bibliografia

  • DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir., XXXIX, 1988
  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
  • MARINI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Torino, Trattato dir.priv.dir. da Rescigno, XIII, 1985
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966

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