Rendiconto finale, compensi del liquidatore



In materia di società semplice il codice civile è muto circa la predisposizione, in esito alla fase della liquidazione, di un rendiconto finale. Di esso fa invece menzione l'art. 2311 cod. civ., dettato tuttavia per la società in nome collettivo. Nonostante ciò si deve comunque ritenere che a tanto siano tenuti anche i liquidatori di società semplici per effetto dell'applicazione diretta dell'art. 1713 cod. civ. norma generale che impone al mandatario l'obbligo del rendiconto. La regola può dirsi infatti implicitamente richiamata dall'art. 2276 cod. civ. nota1.

Quanto ai compensi spettanti al liquidatore, la relativa natura giuridica parrebbe, quantomeno in materia di società di persone, essere riconducibile alla naturale onerosità propria del mandato (art. 1709 cod. civ.). Difficile infatti ipotizzare un'articolazione interna all'ente sociale tale da determinare la qualificazione del liquidatore in chiave di organo. La questione non è invero nominalistica, dal momento che nel c.d. "rapporto" di immedesimazione organica non possono ravvisarsi le caratteristiche della prestazione d'opera, ciò che invece importerebbe l'insorgenza del privilegio di cui al n. 2 dell'art. 2751 bis cod. civ. ad assistere il credito del liquidatore relativo al compenso per l'opera svolta (Tribunale di Genova, 27/02/1998).

Note

nota1

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 162; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, p. 255.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987

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