Remissione ed obbligazioni solidali



Ai sensi dell'art. 1301 cod. civ. la remissione effettuata dal creditore a favore di un debitore solidale , produce effetto liberatorio anche per gli altri, a meno che il creditore, nel porre in essere la remissione, non abbia espressamente riservato il proprio diritto nei loro confronti.

In quest'ultimo caso il creditore non può tuttavia esigere l'intera prestazione dagli altri condebitori (a meno che questa non sia indivisibile), dovendo essere dedotta la parte riconducibile al debitore rispetto al quale il debito è stato rimesso nota1 .

Se Tizio ha un credito di 1000 nei confronti di 10 condebitori solidali che, nell'ambito dei propri rapporti interni si trovano in una situazione paritaria, la remissione del debito che riguardi uno soltanto tra essi determina l'estinzione soltanto di un debito pari a 100. Tizio potrà dunque richiedere ad uno qualsiasi degli altri condebitori il pagamento di 900.

Nell'eventualità in cui la remissione venga fatta da un creditore solidale, essa invece libera il debitore verso gli altri creditori (sempre a condizione ché la prestazione non sia indivisibile) solo per la parte del credito che, nella ripartizione interna fra i concreditori in solido, sarebbe spettata al creditore che ha operato la remissione nota2 .

Per quanto attiene all' obbligazione indivisibile , in caso di pluralità di creditori, la remissione posta in essere da uno di essi non determina la liberazione del debitore verso gli altri creditori. Essi tuttavia, a loro volta, non potranno esigere la prestazione indivisibile, se non addebitandosi o rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione (art. 1320 cod. civ. ) nota3.

Note

nota1

In tal senso Tilocca, La remissione del debito, Padova, 1955, p. 68; Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 218.
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nota2

Così Gangi, Le obbligazioni. Concetto. Obbligazioni naturali-solidali-divisibili e indivisibili, Milano, 1951, p. 317. Conforme Lonardo, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Libro IV, tomo 1, (artt. 1173-1469), Torino, 1991, p. 235, il quale specifica che questa regola è inderogabile, poichè il remittente non può pregiudicare i diritti dei suoi consorti.
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nota3

Rubino, cit., pp. 365 e ss.; Carresi, La c.d. estinzione parziale delle obbligazioni indivisibili, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1954, pp. 617 e ss.
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Bibliografia

  • CARRESI, La c.d. estinzione parziale delle obbligazioni indivisibili, Riv.dir. e proc.civ. , 1954
  • GANGI, Le obbligazioni. Concetto. Obbligazioni naturali solidali divisibili e indivisibili, Milano, 1951
  • LONARDO, Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, a cura di Perlingieri, Libro IV, tomo 1, artt. 1173-1469, 1991
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963
  • TILOCCA, La remissione del debito, Padova, 1955

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