Regole finali interpretative



Quando, nonostante il ricorso a tutte le altre regole di interpretazione previste dalla legge, il significato del contratto rimane ancora oscuro nota1 , ai sensi dell'art. 1371 cod.civ. esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito. Qualora il contratto invece sia a titolo oneroso occorre che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti.

La caratteristica saliente delle norma in esame è quella della sua esplicita sussidiarietà : l'applicazione è infatti prevista quale regola finale di chiusura, subordinatamente all'impossibilità di dirimere il dubbio per il tramite delle altre norme a tal fine predisposte dalla legge (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6520/95 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 74/95 )nota2.

Elemento centrale dell'art. 1371 cod.civ. è il ricorso all'equità nota3  come momento di valutazione e di temperamento degli interessi delle parti in relazione ai contratti tanto connotati da onerosità quanto da gratuitànota4 . Sotto il primo profilo è palese il riferimento all'equità come al punto di equilibrio dei contrapposti interessi delle parti in relazione alla natura della contrattazione, da concepirsi come fenomeno unitario (e non come somma di più atti: cfr.Cass. Civ. Sez. I, 1346/78 ). E' evidente che questa valutazione debba essere riferita al tempo della conclusione del contratto e non al momento della decisione della lite (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1891/79 ).

Per quanto attiene agli atti a titolo gratuito è possibile riferire l'equità al contemperamento tra gli interessi del beneficiato al maggior risultato utile e l'interesse di subire un sacrificio economico di minor rilevanza che fa capo a colui che si è obbligato in assenza di corrispettivonota5 .Chiaramente occorre che si tratti di stipulazione a titolo gratuito, non potendo la regola  della minor gravosità trovare applicazione quando venga invece accertata la natura onerosa della convenzione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1787/97 ).

Note

nota1

Vi è chi pensa (Oppo, Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna-Roma, 1943, p. 40; Carresi, Corso di diritto civile sul contratto, Bologna-Roma, 1961, p. 564; Rizzo, Interpretazione del contratto e ordine delle sue regole, Napoli, 1985, p. 476) che l' art. 1371 cod.civ.   trovi applicazione soltanto in presenza di un regolamento contrattuale dubbio e non anche quando questo sia assolutamente oscuro o inintellegibile; in quest'ultima ipotesi infatti, l'irrimediabile inintelligibilità dell'accordo ne determinerebbe la nullità, non essendo possibile alcuna operazione interpretativa. A questo riguardo nella Relazione al Libro delle obbligazioni n. 91 si legge che "è oscuro ciò che non può in alcun modo essere inteso".
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nota2

Così Osti, voce Contratto, in N.sso Dig.it., vol. IV, 1959, p. 524; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1980, p. 252 e ss.; Trabucchi, Istituzioni di diritto cviile, Padova, 1962, p. 685.
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nota3

Alcuni Autori (Bessone e Roppo, Equità interpretativa ed "economia" del contratto. Osservazioni sull'art. 1371 del codice civile, in Giur.it., 1974, vol. IV, p. 251; Rizzo, cit., p. 488) ritengono che la regola di cui all'art.1371 cod.civ. deve essere riferita al principio di "economia del contratto", in modo che risulti più agevole identificare la natura e la portata degli interessi tutelati dalle parti di cui il giudice deve tener conto.
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nota4

In tal senso Carresi, L'interpretazione del contratto, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1964, p. 565, il quale parla di "contemperamento degli interessi delle parti, fatto dal giudice". Secondo un'opinione (Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 237; De Martini, Il giudizio di equità nel processo civile.Premesse teoriche, Padova, 1959, p. 205) questo canone ermeneutico sarebbe criticabile per la sua idoneità a sconvolgere i principi su cui si fonda l'autonomia privata. Esso potrebbe autorizzare il giudice a riformulare il contratto secondo un suo personale criterio di giustizia ed equità, disattendendo ciò che le parti avevano in effetti statuito. Altri (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol. XV, Torino, 1960, p.365) invece, evidenziando il contrasto con il principio dell'affidamento, mettono in rilievo il pericoloso indebolimento dei contraenti nella responsabilità e nel parlar chiaro.    

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nota5

Pietrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p. 113.
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Bibliografia

  • BESSONE ROPPO, Equità interpretativa ed "economia"del contratto.Osservazioni sull'art.1371 del codice civile, Giur.it., IV, 1974
  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CARRESI, Corso di diritto civile sul contratto, Bologna Roma, 1961
  • CARRESI, L'interpretazione del contratto, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1964
  • DE MARTINI, Il giudizio di equità nel processo civile. Promesse teoriche, Padova, 1959
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943
  • OSTI, Contratto, Torino, N.sso Dig. it., IV, 1959
  • PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963
  • RIZZO, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1962

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