Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 68


CLAUSOLA DI REVISIONE

1. Entro il 29 gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.
3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

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