Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 47


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

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