Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 28


OPPONIBILITÀ A TERZI

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.
2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, se:
a) tale legge è la legge
i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;
oppure
b) uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:
i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.
3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata rispetto al terzo sono disciplinati:
a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo; o
b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

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