Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 24


CONSENSO E VALIDITÀ SOSTANZIALE

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.
2. Un partner, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

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