Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 8


COMPETENZA FONDATA SULLA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 1.
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

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