Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 66


ELABORAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICA DEGLI ATTESTATI E DEI MODULI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, LETTERA B) E AGLI ARTICOLI 58, 59 E 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

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