Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 63


INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.
Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

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