Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 62


RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE)

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi.

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