Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 57


ASSENZA DI IMPOSTE, DIRITTI O TASSE

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

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