Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 51


RIFIUTO O REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

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