Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 3


DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «regime patrimoniale tra coniugi»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento;
b) «convenzione matrimoniale»: qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale;
c) «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
d) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
e) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
f) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
g) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.
2. Ai fini del presente regolamento, per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;
b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

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