Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 1


CAPO I Ambito di applicazione e definizioni (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.
Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) la capacità giuridica dei coniugi;
b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
c) le obbligazioni alimentari;
d) la successione a causa di morte del coniuge;
e) la sicurezza sociale;
f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;
g) la natura dei diritti reali;
h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

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