Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 70


ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.
Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

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