Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 49


RICORSO CONTRO LA DECISIONE RELATIVA ALLA DOMANDA VOLTA A OTTENERE UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 49"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti