Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 29


ADATTAMENTO DEI DIRITTI REALI

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

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