Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 13


LIMITAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

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