Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 9


COMPETENZA ALTERNATIVA

1. In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.
2. Se un'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 o 6 declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi.
Negli altri casi sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8 o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio.
3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

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