Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 7


ELEZIONE DEL FORO

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

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