Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 6


COMPETENZA NEGLI ALTRI CASI

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

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