Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 59


ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

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