Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 28


OPPONIBILITÀ A TERZI

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.
2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, se
a) la legge è la legge:
i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o
ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;
oppure
b) uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge:
i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o
ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.
3. Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi rispetto al terzo sono disciplinati:
a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo; o
b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

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