Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 11


FORUM NECESSITATIS

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

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