Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 10


COMPETENZA SUSSIDIARIA

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

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