Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 75


RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell’articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall’accordo intergovernativo tra tali Stati del 1o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:
a) norme sugli aspetti procedurali dell’amministrazione dell’eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e
b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

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