Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 52


RIFIUTO O REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

L’organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 40. Esso si pronuncia senza indugio.

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