Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 48


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all’articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell’articolo 40. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

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