Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 26


VALIDITÀ SOSTANZIALE DELLE DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE

1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:
a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;
b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;
c) l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;
d) l’interpretazione della disposizione;
e) il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.
2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare une tale disposizione.

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