Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 12


LIMITAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l’oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

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