Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 9


COMPETENZA FONDATA SULLA COMPARIZIONE

1. Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell’accordo compaiono senza contestare la competenza dell’organo giurisdizionale.
2. Se la competenza dell’organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell’accordo in questione, l’organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.
In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10.

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