Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 78


INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ESTREMI E LE PROCEDURE

1. Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2;
b) i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51;
c) le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64; e
d) le procedure di ricorso di cui all’articolo 72.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

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