Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 61


ESECUTIVITÀ DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d’origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.
2. Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l’organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
3. L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

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