Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 53


SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 53"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti