Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 40


MOTIVI DI DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO

Le decisioni non sono riconosciute:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

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