Regolamento CE del 1998 numero 974 art. 17


Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.

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