Regolamento CE del 1997 numero 1103 art. 1


Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;
- «tassi di conversione»: i tassi di conversione irrevocabilmente fissati che il Consiglio adotta a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
- «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- «unità euro»: unità della moneta unica definita nel regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, che entrerà in vigore alla data di avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria

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