Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 41


Gli stati membri adottano i necessari provvedimenti a norma dell'articolo 39 anteriormente al 1o luglio 1989 e li comunicano immediatamente alla Commissione.
A titolo informativo, gli stati membri comunicano alla Commissione le categorie di persone fisiche, di società e di altri enti giuridici che escludono dalla partecipazione ad un gruppo conformemete all'articolo 4, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

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