Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 38


Qualora un gruppo eserciti in uno stato membro un'attività contraria all'interesse pubblico di detto stato, l'attività può essere vietata dall'autorità competente di tale stato. La decisione dell'autorità competente deve poter formare oggetto di ricorso davanti alla autorità giudiziaria.

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