Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 35


Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione.
La liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono disciplinate dal diritto nazionale.
La capacità giuridica del gruppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 sussiste fino alla chiusura della liquidazione.
Il liquidatore o i liquidatori adempiono gli obblighi relativi indicati agli articoli 7 e 8.

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