Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 33


Se un membro cessa di far parte del gruppo per una causa diversa dalla cessione dei suoi diritti alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, il valore dei diritti che gli spettano o delle obbligazioni che gli incombono è determinato tenendo conto del patrimonio del gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte.
Il valore dei diritti e delle obbligazioni del membro uscente non può essere fissato forfettariamente in anticipo.

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