Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 24


I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità.
Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine

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