Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 15


Se la legge applicabile al gruppo in forza dell'articolo 2 prevede la nullità del gruppo, la nullità deve essere accertata o pronunciata con decisione giudiziaria. Tuttavia, il tribunale adito, quando una regolarizzazione della situazione del gruppo è possibile, deve accordare un termine che consenta di procedervi.
La nullità del gruppo comporta la sua liquidazione alle condizioni previste dall'articolo 35.
La decisione che accerta o pronuncia la nullità del gruppo è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
Tale decisione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi sorti a carico o a favore del gruppo anteriormente alla data alla quale essa diventa opponibile ai terzi alle condizioni previste al comma precedente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti