Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 4


Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell'art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d'appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto reale che ne determinerà il capoluogo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti