Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 25


Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il Ministero per la grazia e giustizia, provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso.
Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti