Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 20


Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell'art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (10), sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.
Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell'art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

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